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Apertura partita IVA online per biologo

Per coloro che vogliono intraprendere una carriera libero professionale è sempre buona cosa informarsi su quali siano i risvolti di questa attività dal punto di vista fiscale e contributivo.

Oggi nello specifico vogliamo aiutare i biologi professionisti che vogliono intraprendere da freelance la loro attività. Presenteremo i regimi fiscali a cui possono aderire facendo una breve valutazione di convenienza e daremo delle indicazioni circa la loro posizione contributiva.

Sommario

La figura del biologo

La partita iva per biologo

Il codice ATECO giusto

Il regime fiscale

I contributi del biologo professionista

La fattura del biologo professionista

La disciplina delle ritenute del biologo professionista

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La figura del biologo

La figura del biologo è quella di un professionista che studia i meccanismi che regolano i processi alla base della vita mettendoli in relazione con gli ambienti specifici in cui essi si realizzano. Il campo di studio del biologo è molto vario e ampio, spazia dagli studi a livello molecolare fino a indagini a livello di ecosistema.

Vista l’importanza di questa figura e dei suoi studi, la professione è stata regolata a livello normativo. Per operare come biologo bisogna per prima cosa seguire un percorso di studi universitari in biologia o scienze biologiche e successivamente per esercitare la professione si deve ottenere una abilitazione. L’abilitazione è subordinata all’iscrizione all’ordine dei biologi come disposto dalla legge 396/67 e dal D.P.R. 328/2001.

Bisogna segnalare però, che l’iscrizione all’ordine è richiesta solo per alcune particolari attività le quali richiedono l’assunzione di responsabilità legali su determinati risultati derivanti da ricerche o analisi.

Requisito per l’accesso all’Ordine Nazionale dei Biologi, come già anticipato, è costituito dal possesso di un titolo accademico valido per sostenere l’esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, ai sensi del D.P.R. n. 328/01, e dal conseguimento dell’abilitazione stessa.

La partita iva per biologo

Dopo aver sostenuto con successo l’esame di abilitazione ed essersi iscritti all’albo nazionale dei biologi, per operare come professionista del settore è necessario procedere all’apertura della partita IVA.

Come spesso ricordiamo, aprire la partita IVA, specialmente da libero professionista, può sembrare semplice tuttavia, è sempre meglio affidarsi ad un professionista. Egli saprà seguirvi e consigliarvi in tutti i momenti più delicati. Inoltre, si preoccuperà di tutti gli adempimenti fiscali e contabili permettendovi così di concentrarvi sul vostro business.

In ogni caso, come per tutti i liberi professionisti, la partita IVA per biologo potrà essere aperta compilando e consegnando il modulo AA9/12 allo sportello dell’Agenzia delle Entrate più vicino. È importante compilare in maniera corretta il modulo, perché dalle informazioni in esso contenute deriveranno tutti gli adempimenti contabili e fiscali. In questo senso, sono decisivi la scelta del codice attività e del regime fiscale per la partita IVA per biologo. Ricordiamo che il fai da te in questa fase potrebbe risultare molto pericoloso; inoltre noi di Partita iva 24 apriamo gratuitamente la partita iva a tutti i nostri clienti.

Il codice ATECO giusto

Nel momento della compilazione del modulo AA9\12 una delle scelte cruciali sarà quello della scelta del codice ATECO, il quale determinerà il campo di attività della nuova partita IVA. La scelta del codice ATECO quindi, rappresenta uno dei motivi per cui è buona cosa rivolgersi ad un esperto. Si potrebbe correre il rischio di ritrovarsi con un codice ateco non compatibile con l’iscrizione all’ordine o di sbagliare inquadramento con tutte le conseguenze derivanti.

Per la professione del biologo i codici ATECO che possono essere utilizzati sono diversi ed alcuni di essi non possono essere utilizzati per la l’attività da freelance. Ancora una volta, consigliamo di rivolgersi ad un esperto in modo da non ritrovarsi brutte sorprese da parte del fisco e dell’INPS.

Il regime fiscale

Altro punto importante da non sottovalutare è la scelta del regime fiscale nel momento di apertura della partita IVA. La scelta è ormai limitata pressoché a 2 modalità: o si sceglie il regime forfettario o un regime tradizionale IVA. La scelta non è così scontata ed un buon professionista saprà consigliare quale è il migliore a seconda del caso.

In generale però, per chi intraprende una nuova attività, il regime forfettario comporta spesso migliaia di euro di risparmio per imposte e contributi.

I contributi del biologo professionista

Per i professionisti che sono iscritti ad un albo professionale, come i biologi, è necessaria anche l’iscrizione alla propria cassa professionale di appartenenza. La cassa in questione è l’ENPAB.

La disciplina contributiva ENPAB prevede il un versamento di contributi minimi a prescindere dal fatturato del biologo. Inoltre, oltre ai contributi minimi, il biologo verserà anche i contributi sul reddito prodotto nella percentuale del 15 %.

Come anticipato in precedenza, non vige l’obbligo di iscrizione all’albo per alcune attività. Nel caso di non iscrizione all’albo non c’è nemmeno l’obbligo di iscrizione alla cassa. In quest’ultimo caso, il biologo tuttavia dovrà iscriversi alla gestione separata INPS la quale prevede una aliquota contributiva del 25,72%.

La fattura del biologo professionista

È importante affrontare questo tema perché l’attività del biologo professionista è in generale un’operazione esente IVA.

Citando il D.P.R. 633/72 all’art. 10 al punto 18) riportiamo: “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;”.

L’attività del biologo, con il decreto ministeriale del 17/5/2002, è stata inclusa nelle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona. Ne segue che l’attività del biologo professionista rientra tra le operazioni esenti IVA.

Nella prassi operativa quindi, nelle fatture del biologo professionista dovrà essere presente il riferimento alla normativa in questione.

Teniamo a precisare che anche le prestazioni del biologo professionista in regime forfettario sono esenti IVA infatti, come spesso detto negli articoli precedenti, questo regime è esente IVA.

Nella fattura del biologo professionista forfettario, come in tutte le fatture dei contribuenti forfettario, quindi, dovrà essere inserito il riferimento normativo dell’adesione al regime agevolato a prescindere dalla norma del D.P.R. 633/72.

La disciplina delle ritenute del biologo professionista

Per trattare questo argomento dobbiamo separare la figura del biologo professionista in regime forfettario da quello in regime di contabilità semplificata.

Il biologo professionista in regime forfettario infatti, non subisce ne effettua ritenuta d’acconto. Questo deriva dal fatto che si troverebbe sempre in una situazione creditoria strutturale nei confronti dell’erario. I contribuenti forfettari infatti, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5%) mentre la ritenuta sarebbe del 20%.

Per il biologo professionista in contabilità semplificata invece, si applicano le consuete norme sulle ritenute. Ritroviamo la disciplina all’art. 25 del D.P.R. n. 600/73. Come affrontato nel nostro precedente articolo, il meccanismo della ritenuta coinvolge due soggetti: il sostituto d’imposta (il committente) e il biologo.

Il sostituto d’imposta (il committente), al momento dell’erogazione del compenso tratterrà il 20% dell’imponibile al nostro biologo. Questa trattenuta rappresenta un acconto dell’imposta sul reddito del biologo professionista.

Il professionista quindi, tutte le volte che effettua una prestazione nei confronti di sostituti d’imposta (imprese o professionisti) riceverà un compenso decurtato dell’importo corrispondente alla ritenuta d’acconto. Il sostituto d’imposta a sua volta verserà la ritenuta secondo la disciplina delle ritenute.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 19/12/2017
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