Quello della ritenuta d’acconto è un meccanismo che il più delle volte mette in difficoltà anche i professionisti più navigati. Abbiamo deciso quindi di dedicare un piccolo spazio nel nostro blog per cercare di fare un po’ di chiarezza.
Sommario
Cosa è la ritenuta d'acconto?
Cosa è soggetto a ritenuta d'acconto
L’aliquota ordinaria della ritenuta d'acconto
La base imponibile della ritenuta d'acconto
La ritenuta d'acconto nelle prestazioni occasionali
Il versamento della ritenuta d'acconto
La certificazione unica
I redditi non soggetti a ritenuta d'acconto
Che succede se non si versano le ritenute?
La ritenuta d’acconto è una trattenuta che viene effettuata dal committente, nel caso di una prestazione di un professionista o un lavoratore occasionale, o dal datore di lavoro nel caso di un lavoratore dipendente. Questa trattenuta verrà utilizzata come anticipo IRPEF dei lavoratori sarà versata dal committente/datore di lavoro che agirà da sostituto d’imposta.
Facciamo un esempio pratico:
Se un avvocato paga un compenso ad un altro professionista, dovrà operare la ritenuta d’acconto (salvo il caso in cui chi riceve il pagamento sia un contribuente in regime forfettario).
Sono sottoposti a ritenuta d’acconto:
Per completezza aggiungiamo che i predetti, non sono i soli redditi sottoposti a ritenuta d’acconto ma ce ne sono degli altri che sono elencati nel DPR 600/73.
Precisiamo inoltre, che per i lavoratori autonomi la ritenuta d’acconto si applica sui compensi percepiti ad altri titolari di partita IVA fatti salvo i contribuenti in regime forfettario.
Il ruolo di sostituto d’imposta è rivestito dal soggetto debitore che andrà ad effettuare il versamento dell’imposta in luogo del professionista, versando una parte del suo compenso.
L’aliquota di riferimento per le ritenute d’acconto relativa ai redditi di lavoro autonomo è del 20% dell’imponibile. È bene precisare che se le prestazioni sono svolte in Italia ma i soggetti che percepiscono il compenso non vi risiedono, non si applica una ritenuta a titolo d’acconto ma a titolo di imposta pari al 30% dell’imponibile.
La base imponibile dove sarà applica l’aliquota, è composta da voci diverse. Il compenso professionale, il contributo di rivalsa INPS (per coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS) e dai rimborsi spese diversi da quelli alberghieri e di ristorazione.
I lavoratori occasionali che non sono titolari di partita IVA subiscono la ritenuta d’acconto. Il lavoratore, esegue la sua prestazione come se fosse un professionista a tutti gli effetti, al momento del pagamento, farà una ricevuta al committente (professionista o impresa) con ritenuta d’acconto. Quest’ultimo, il committente, provvederà al versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo alla data della ricevuta.
Il versamento delle ritenute come anticipato, va effettuato dal sostituto d’imposta entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento. Il versamento viene effettuato attraverso il solito modello F24 per versare imposte e contributi utilizzando il codice tributo identificativo.
Oltre al versamento della ritenuta, il sostituto d’imposta è soggetto ad altre scadenze. Infatti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha corrisposto redditi per prestazioni occasionali, da professionisti o a lavoratori dipendenti, deve procedere a consegnare la certificazione unica al prestatore di lavoro.
In questa certificazione sono presenti le ritenute a egli operate. Questa certificazione va trasmessa successivamente all’Agenzia delle Entrate per le eventuali verifiche. Modello 770???
In alcuni casi la ritenuta non è dovuta. Si fa riferimento alla situazione in cui il compenso sia corrisposto per prestazioni di lavoro occasionale da enti pubblici e privati non commerciali, purché non sia di importo superiore a 25,82 €. Ricordiamo nuovamente che la ritenuta non è dovuta per coloro che aderiscono al regime forfettario.
I contribuenti forfetari infatti:
In parole molto semplici spieghiamo il perché non effettuano e non subiscono la ritenuta con un esempio. Si pensi ad un professionista in regime forfetario che sui compensi percepiti subisse ritenute in misura pari al 20%, a fronte di un’imposta sostitutiva pari al 15% (o al 5% se start-up), applicata al reddito: l’imposta sostitutiva risulterebbe sistematicamente di importo inferiore rispetto alle ritenute subite il professionista si troverebbe in una situazione perenne di credito.
Con il D.Lgs. n. 158 del 2015, attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014, sono entrate in vigore le nuove norme relative alle sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute. L’omesso versamento delle ritenute è un reato previsto e punito dall’art. 10 bis del D.lgs. 74/2000 il quale così afferma:
“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta“. In sostanza, la condotta sanzionata consiste nell’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione entro i termini di legge. È prevista la sanzione della reclusione compresa tra i sei mesi e i due anni. Affinché il fatto assuma rilevanza penale il mancato versamento deve essere superiore a centocinquantamila euro.
In ogni caso, chi non versa la ritenuta d’acconto va incontro a conseguenze di carattere fiscale, a prescindere dall’entità dell’omissione.
Le sanzioni applicabili, sono due e sono disciplinate dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo numero 471/1997. Nel dettaglio, chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, mentre chi, pur avendo eseguito la ritenuta, non procede ai versamenti è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato. La sanzione, infine, è di nuovo quella del 20% per chi non opera né versa la ritenuta.
È comunque possibile avvalersi del meccanismo del cd. ravvedimento operoso, con conseguente diminuzione delle sanzioni da 1/10 sino a un 1/5 del minimo a seconda del termine entro il quale si provvede alla regolarizzazione. Va a tal proposito precisato che la sanzione ordinaria per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza è poi ridotta alla metà e su tale riduzione si applica l’ulteriore diminuzione del ravvedimento operoso. Nel caso in cui i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta.
Buongiorno, sono uno studente senza partita Iva, una ditta estera mi ha commissionato un lavoro online, mi chiedono la fattura, fiscalmente non so come devo comportarmi, posso fare una fattura o altro anche se non ho la partita Iva ? Grazie
Buongiorno,
no, se non hai la p. iva non potrai emettere una fattura. Se la tua si tratta di una prestazione occasionale potrai emettere una ricevuta di prestazione occasionale. Ti lascio questo contenuto dove potrai approfondire:https://partitaiva24.it/lavoro-occasionale-allestero-come-fare/