Giunti a fine anno, in previsione del 2018, abbiamo deciso di affrontare un tema che, nelle nostre consulenze in sede di apertura di nuove partita IVA, crea dei dubbi: la differenza tra il lavoratore autonomo e l’imprenditore individuale.
A prima impressione tutti penseremmo che sono la stessa cosa. Tuttavia, nella realtà non è così e le differenze sono diverse. Nello specifico, le più grandi sono ritrovabili nella disciplina fiscale e contributiva.
Ricordiamo che l’apertura della partita IVA è un momento importante ed è utile fare presente che è un obbligo per coloro che svolgono la propria attività in maniera professionale ed abituale senza subordinazione, a prescindere del valore del fatturato.
Inoltre, ribadiamo ancora una volta, che per aprire la partita IVA è fortemente consigliato farsi seguire da un professionista. Egli vi starà accanto durante la fase di apertura e saprà inquadrarvi nella maniera corretta dal punto di vista fiscale e contributivo.
Detto questo ritorniamo al nostro argomento del giorno: le differenze tra lavoratore autonomo e ditta individuale. Oggi cercheremo di spiegare quali soggetti rientrano in una categoria piuttosto che nell’altra e come sono trattate queste figure dal punto di vista previdenziale e fiscale.
Capitoli
IL LAVORATORE AUTONOMO
A livello normativo, la figura del lavoratore autonomo è descritta dall’articolo 2222 del codice civile. Il lavoratore autonomo è quella persona fisica che si obbliga a compiere, dietro compenso, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. La figura del lavoratore autonomo quindi, possiamo dire che viene personificata dai cosiddetti liberi professionisti o freelance iscritti ad un albo professionale, come avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, agronomi. Inoltre, sono lavoratori autonomi anche i professionisti di tipo non ordinistico, detti “senza ordine”, ad esempio fisioterapisti, consulenti aziendali, consulenti marketing, ecc.
L’apertura della partita IVA per questo tipo di lavoratori è piuttosto rapida e non presenta particolarità. Infatti, l’unico ente a cui fare riferimento è l’Agenzia dell’Entrate.
In sede di apertura della partita IVA, i professionisti ordinicistici sono tenuti all’iscrizione anche alla cassa previdenziale di propria appartenenza per poter operare e procedere al versamento dei contributi ai fini pensionistici. I professionisti che invece non hanno un proprio ordine, sono iscritti alla Gestione Separata INPS ed ai fini pensionistici versano i contributi a questa gestione.
L’ IMPRENDITORE INDIVIDUALE
La figura dell’imprenditore, viene anch’essa descritta con un articolo del codice civile, il 2082. Secondo il codice civile, è imprenditore colui che esercita una attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Si parla nello specifico di impresa individuale o ditta individuale quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla propria impresa.
In altre parole, possiamo identificare come imprenditori individuali gli artigiani ed i commercianti. Queste sono le due categorie di soggetti che, in linea generale, sono tenute all’iscrizione al registro imprese – camera di commercio.
L’artigiano, è quella figura che vende dei prodotti da lui stesso creati (ad esempio un pasticcere o un falegname) oppure fornisce un servizio che necessita di una certa manualità come l’elettricista o l’imbianchino.
I commercianti invece sono coloro che acquistano merci o servizi per rivenderli (sia al dettaglio che all’ingrosso). Rientrano tra i commercianti anche i soggetti che vendono sul web o per corrispondenza anche se si tratta di una rivendita di prodotti senza un luogo fisico in cui si incontra il cliente. Oppure coloro i quali guadagnano con le affiliazioni o vendendo spazi pubblicitari su internet.
L’APERTURA DELLA PARTITA IVA E LA GESTIONE PREVIDENZIALE
In ambedue i casi, i predetti soggetti sono obbligati all’apertura della partita IVA. A seconda della categoria dell’appartenenza però cambia sia l’inquadramento fiscale che quello contributivo.
Dal punto di vista della previdenza infatti, i lavoratori autonomi ordinicistici devono iscriversi e versare i contributi alla propria cassa professionale. I lavoratori autonomi che non hanno un ordine invece, devono iscriversi e versare i contributi alla Gestione Separata INPS.
Gli artigiani e i commercianti invece, dato che sono imprenditori individuali devono iscriversi alla gestione artigiani e commercianti una volta iscritti in camera di commercio.
La principale differenza tra la gestione separata INPS e quella artigiani commercianti sta nella disciplina dei contributi fissi della seconda.
Nel momento dell’apertura della partita IVA inoltre ci sono degli adempimenti diversi da compiere se si è lavoratore autonomo o imprenditore individuale. Il lavoratore autonomo infatti, per l’apertura della sua partita IVA deve rivolgersi solo all’Agenzia delle Entrate. L’imprenditore individuale invece, oltre che ad aprire la propria posizione fiscale, deve procedere anche alla registrazione della sua ditta presso la camera di commercio.
Ricordiamo che l’apertura della partita IVA per una ditta individuale viene fatta attraverso una comunicazione unica a cui possono accedere solo gli enti ed i professionisti abilitati. Con questa comunicazione vengono aperte contestualmente sia la posizione fiscale che quella contributiva oltre all’iscrizione presso il registro delle imprese.
GLI AGENTI DI COMMERCIO E I PROCACCIATORI D’AFFARI
Per concludere è bene affrontare quest’altro tema. Spesso e volentieri infatti, sono le figure degli agenti di commercio e procacciatori d’affari a creare dei problemi nelle prime consulenze. Benché possa sembrare che siano dei lavoratori autonomi, gli agenti di commercio ed i procacciatori d’affari devono essere inquadrati come imprenditori individuali. Da quanto appena detto quindi si evince che gli agenti e i procacciatori d’affari devono essere iscritti al registro imprese.
Riguardo l’inquadramento contributivo, la disciplina prevede che gli agenti di commercio debbano versare i contributi ai fini previdenziali sia alla gestione commercianti sia alla propria cassa di appartenenza: l’ENASARCO.
Per i procacciatori d’affari la situazione è un po’ diversa. In linea generale infatti, questi devono versare i contributi alla gestione commercianti INPS e nel caso in cui sussistano gli estremi per l’associazione ad una mera attività di agente anche ad ENASARCO.
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