21 Nov 2019

Glossario - R

 
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(v. Base imponibile) Se vuoi ulteriori informazioni contatta i consulenti di Partita iva 24.

Percentuali trattenute dalla fattura da parte dell’emittente. Rappresentano un anticipo sulle imposte che il professionista dovrà pagare. Trattandosi di un acconto, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà calcolare l’importo complessivo delle imposte dovute all’erario e sottrarre da questo ammontare, gli importi relative alle imposte che gli sono state trattenute a titolo di acconto.Sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto tutti i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti. A seconda della tipologia di operazione, sono previste differenti aliquote che saranno applicate a titolo di ritenuta d’acconto.Le ritenute d’acconto coinvolgono due soggetti principalmente, essi sono: il sostituto ed il sostituito d’imposta. Il sostituito è chi effettua la prestazione di lavoro autonomo, il sostituto d’imposta è chi “si sostituisce” al Fisco per pagare le imposte in acconto trattenute dal libero professionista.I soggetti che possono emettere fattura con ritenuta d’acconto sono:Società di persone e di capitali;Chi lavora nel campo commerciale, agricolo oppure esercita un’arte o professione;I condomini verso gli amministratori.La ritenuta d’acconto deve essere versata entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura. Passa a Partita iva 24, il commercialista online per il Regime forfettario.Scopri tutto sul regime forfettario grazie alla nostra Guida al Regime forfettario. Se vuoi ulteriori informazioni contatta i consulenti di Partita iva 24.

Documento che deve essere rilasciato da alcune categorie di operatori (ad esempio, estetisti, parrucchieri, alberghi) che effettuano operazioni per le quali non sia obbligatoria l’emissione della fattura. Se vuoi ulteriori informazioni contatta i consulenti di Partita iva 24.

Corrispettivi per la cessione di beni o la prestazione di servizi, che caratterizzano l’attività d’impresa. Se vuoi ulteriori informazioni contatta i consulenti di Partita iva 24.

L’inversione contabile (reverse charge) è un particolare meccanismo di applicazione di imposta sul valore aggiunto (IVA), attraverso il quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi (cliente), qualora risulti soggetto passivo nel territorio dello Stato, è obbligato ad assolvere l’imposta in sostituzione del cedente o del prestatore.Il soggetto che ceda un determinato bene o fornisca un determinato servizio dovrà emettere la fattura relativa a tale operazione senza applicare l’IVA, indicando la norma che prevede l’applicazione del reverse charge. Successivamente quando il cliente riceverà la fattura dovrà integrarla con l’aliquota IVA vigente nel suo Paese ed iscrivere tale fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse, in modo da rendere neutrale l’effetto dell’imposta. Passa a Partita iva 24, il commercialista online per il Regime forfettario.Scopri tutto sul regime forfettario grazie alla nostra Guida al Regime forfettario. Se vuoi ulteriori informazioni contatta i consulenti di Partita iva 24.

E’ l’elemento fondamentale per determinare il regime impositivo del soggetto, persona fisica o giuridica.Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.Si considerano altresì, residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in paradisi fiscali.Per quanto riguarda le persone giuridiche, il criterio generale è quello per cui si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.In più esistono tutta una serie di regole che tendono a contrastare il fenomeno dell’esterovestizione, vale a dire la fissazione solo fittizia della residenza all’estero. Se vuoi ulteriori informazioni contatta i consulenti di Partita iva 24.