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Alla fine di ogni anno si ripropone per i contribuenti titolari di partita IVA la questione a quale regime fiscale poter adottare per l’anno successivo. La domanda che ci pongono sempre i nostri clienti è: “si può passare da un regime ad un altro”? Oggi proveremo a rispondere chiaramente a questo quesito prendendo come riferimento il regime forfettario.
Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, come esposto in alcuni articoli precedenti, oltre alle agevolazioni in termini di IVA e di imposte, sono presenti degli sconti in materia di contributi previdenziali. Con l’articolo di oggi vedremo come calcolare i contributi per i contribuenti assoggettati al regime agevolato.
Oggi ci andremo ad occupare di due novità riguardanti la cancellazione d’ufficio delle partite IVA inattive introdotte nel 2017.
La prima novità riguarda la cancellazione delle partite IVA inattive dette “dormienti”, ossia quelle che non operano da molto tempo. In merito alla seconda invece, trattando sempre della cancellazione d’ufficio delle partite IVA inattive, si rifarà al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017 n.110418/2017 attuativo delle disposizioni in materia di cancellazione delle partite IVA di cui al comma 15-bis dell’articolo 35 del DPR 633/72 introdotte dall’art. 22, D. Lgs. 21.11.2014 n. 175. Il documento prevede la cancellazione della partita IVA quando, a seguito dei controlli imposti dalla norma, emerga la mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal DPR 633/72.
Come più volte ripetuto, per l’accesso al regime forfettario il contribuente deve rispettare certi requisiti. Senza dubbio uno dei requisiti, che nel 2018 metteva in crisi i contribuenti nel momento dell’adesione al nuovo regime agevolato, era quello dei limiti riguardo i beni strumentali.
Come se non bastasse, a mandare ancor più in confusione i nostri clienti erano le differenze che questi limiti avevano con i vecchi come il regime dei minimi ormai scomparso.
Vi comunichiamo che dal Gennaio del 2019 non ci sono più limiti di acquisto per beni strumentali.
Senza dubbi, uno dei vantaggi del regime forfettario per i contribuenti è l’imposta sostitutiva. Infatti, se si rispettano i requisiti, il contribuente che vi aderisce ai sensi dell’art. 1, comma 64 della legge n. 190/2014 è assoggettato ad un’imposta sostitutiva di:
IRPEF; addizionali regionali; IRAP.
In misura pari al 15%.
Molti nostri clienti che intendono intraprendere delle attività all’interno del settore alimentare frequentemente ci pongono la domanda su quale sia la differenza tra l’attività di somministrazione e l’attività artigianale di asporto cibi. In via molto generale la differenza può essere fatta facendo riferimento ad un esempio molto comune. La somministrazione di alimenti e bevande può essere associata ad una pizzeria o un ristorante dove si consuma sul posto, mentre l’attività artigianale per asporto cibi ad una pizzeria al taglio. Da questa prima distinzione si può notare che la differenza che salta all’occhio è il momento in cui viene consumato il cibo. La pizzeria con servizio ai tavoli è una attività di somministrazione. La pizzeria d’asporto, dove la pizza viene consumata generalmente in un altro luogo viene annoverata nelle attività artigianali.
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