E-commerce – spostamento merci tra magazzini UE in possesso di diverse partite iva UE

Un’operazione frequente che di solito si verifica nelle aziende che vendono online riguarda lo spostamento di beni a se stessi tra due depositi situati in due paesi UE diversi. Non aderendo al regime Call off Stock, COS, sarà necessario aprire una partita iva in ogni paese in cui si stoccherà merce anche se il magazzino non è tuo.

Per quanto riguarda la normativa IVA il trasferimento di beni a se se stessi è una operazione assimilata alle vendite intracomunitarie.

In pratica, quando un venditore residente in Italia invia dei propri beni dal magazzino italiano ad un altro magazzino situato in un diverso Stato UE si realizza una cessione intracomunitaria assimilata. Infatti, lo spostamento di beni in ambito UE è considerata una cessione assimilata alle vendite intracomunitarie non imponibili IVA dato che non è una effettiva vendita ma solo uno spostamento di merce.

Questa operazione deve essere fatturata ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c) del D.L. n. 331/93. Inoltre, in relazione a tale posizione devono essere espletati tutti gli obblighi relativi considerando come controparte la propria partita iva estera.

Formalmente è come se fosse una vendita, ma nella sostanza non lo è..

La fattura, ai sensi dell’art. 6 del DPR IVA, deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione. L’effettuazione dell’operazione per le cessioni intracomunitarie coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione al “cessionario “cliente” o a terzi per suo conto (articolo 39, comma 1 del D.L. n. 331/93). Attenzione in quanto spesso i titolari del magazzino non comunicano correttamente tali spostamenti di merce e il venditore (tu) ne viene a conoscenza mesi dopo.

Inoltre, essendo il trasferimento assimilato ad una cessione comunitaria deve essere compilato il modello INTRASTAT come se fosse una vendita B2B UE. Questo è quanto previsto dall’articolo 50 comma 6 del D.L. n. 331/93.

Consigliamo a tal proposito di visionare dei tool per la reportistica del tuo e commerce di soffermarsi nello specifico, al massimo ogni trimestre, sulle sezioni “riepilogo trasferimenti in uscita” in riferimento alla propria partita iva italiana al fine di redigere correttamente le fatture per spostamento merci e poi far redigere e trasmettere il modello INTRASTAT al proprio consulente.

Il trasferimento di beni a se stessi in un altro Stato comunitario, si qualifica come “trasferimento di bene” e non come “cessione comunitaria”. Questo sebbene si tratti di una operazione assimilata alla cessione intracomunitaria, ai fini IVA non comporta l’effettivo trasferimento della proprietà del bene. Per questo motivo i consulenti di Partitaiva24 gestiranno dal punto di vista contabile tali operazioni utilizzando gli appositi conti transitori per spostamento merci (ovvero tali operazioni non sono ricavi imponibili ai fini delle imposte).

In assenza di fatture per tali spostamenti di stock non sarà possibile registrare tali operazioni e redigere correttamente i modelli INTRASTAT.


In caso di controllo da parte delle autorità fiscali estere, sarà necessario procedere con l’emissione di tali fatture e poi all’integrazione di modelli INTRASTAT precedentemente trasmessi in modo incompleto ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso ove possibile.

Consigliamo prima di avviare operazioni di questo genere di muoversi per tempo: identificarsi direttamente ai fini iva nei vari paesi UE o a nominare un proprio rappresentante fiscale nello Stato membro di destinazione dei beni. Poi prendere dimestichezza con i report per visionare gli spostamenti di merce in uscita; emettere le fatture per tali spostamenti e richiedere al consulente dedicato, una consulenza specifica per la corretta gestione di tutti gli adempimenti. Infine accertarsi che nei modelli INTRASTAT tali operazioni vengano registrate.