Venditore porta a porta – incaricato alle vendite

Il venditore porta a porta o incaricato alle vendite è un professionista che non rientra nell’inquadramento degli agenti di commercio o dei procacciatori di affari e normalmente agisce senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’impresa mandataria.

Per questo motivo, la vendita porta a porta viene considerata una forma particolare di vendita al dettaglio di beni e servizi ed è disciplinata con una legge ad hoc: L. 173/2005.

Come opera il venditore porta a porta

Per potere operare, i venditori porta a porta – incaricati alle vendite devono avere una lettera di incarico che evidenzi tale inquadramento.

Inoltre, in merito alla sua attività, secondo l’art. 19 del D.Lgs n. 114/98, il venditore porta a porta durante la sua attività di vendita, deve avere necessariamente un tesserino di riconoscimento fornitogli dell’azienda.

L’inquadramento fiscale

Dal punto di vista fiscale è molto importante vedere come viene determinata l’imposta sul reddito del venditore.

Il venditore porta a porta come detto, non può essere trattato come un agente di commercio e il calcolo delle proprie imposte sui redditi è abbastanza particolare.

Come riportato nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/73 si afferma infatti che le provvigioni percepite dai venditori porta a porta sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta del 23% da parte dell’azienda.

Attenzione! La ritenuta deve essere applicata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria (da non confondere con il regime forfettario che non si può nemmeno applicare per questa tipologia di attività).

Il valore quindi dell’imponibile netto sul quale calcolare la ritenuta del 23% è infatti non l’intero ammontare ma il 78%.

La conseguenza dell’applicazione della ritenuta è che i venditori saranno esonerati dalla dichiarazione dei redditi. Questo esonero è valido solo se il venditore non percepisca altri redditi. Nel caso percepisse altri redditi, il venditore dovrà presentare la dichiarazione senza indicare però le provvigioni percepite.

Resta fermo l’obbligo della dichiarazione IVA e le comunicazioni trimestrali ai fini IVA.

Gli adempimenti contabili del venditore porta a porta

Nel dettaglio gli adempimenti contabili al quale saranno soggetti i venditori porta a porta sono:

  • registrazione mensile o trimestrale delle fatture di provvigioni,
  • versamento IVA mensile o trimestrale tramite F24 telematico,
  • presentazione Dichiarazione IVA Annuale con sistema telematico,
  • presentazione Comunicazione Liquidazioni IVA trimestrali,

La gestione contributiva del venditore porta a porta

L’art. 44 del D.L. n. 269/2003 afferma che i soggetti incaricati delle vendite a domicilio sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento dei contributi al superamento di € 5.000 di provvigioni nette.

Possiamo dire quindi che il venditore sarà obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata INPS nel momento in cui vengono superati i 5.000 € netti di provvigioni. Tale soglia di esenzione da contribuzione dei 5.000 € di provvigioni nette inoltre è annuale.

Significa che ogni anno, fino al raggiungimento di € 5.000 di provvigioni nette, il venditore sarà esonerato dalla contribuzione INPS.

Il calcolo e versamento INPS è anch’esso particolare.

I contributi dei venditori porta a porta sono per un terzo a carico del venditore e per 2/3 a carico dell’azienda mandante. Il venditore dovrà quindi porre in fattura le trattenute per i contributi INPS, del valore di un terzo dei contributi dovuti e successivamente sarà l’azienda mandante ad effettuare il versamento complessivo.

Inoltre, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Nota 25.07.2005 n. 2018, i venditori porta a porta non sono assoggettati all’assicurazione INAIL anche se svolgano le attività “pericolose” individuate dall’art. 1 TU n.1124/65 tra le quali l’uso del computer e l’uso di veicoli a motore personalmente condotti.

Per concludere è bene anche puntualizzare per evitare eventuali dubbi che, i venditori porta a porta per la particolare tipologia di attività, non sono iscrivibili ad ENASARCO. Ciò perché la lettera d’incarico stipulata fra le parti non è un mandato di agenzia.

È importante infatti, negli accordi commerciali stabiliti nella lettera d’incarico, evitare di configurare i venditori a domicilio con le caratteristiche predeterminanti degli agenti di commercio come attribuire una zona in esclusiva, vincolare gli i venditori porta a porta con obblighi di fare e non fare e tutti gli elementi tipici del mandato di agenzia.

Adempimenti a cura di Partitaiva24.it

Per i venditori porta a porta / network marketing / incaricati alle vendite (con canone mensile pari a 37€ + iva) si effettuano solo gli adempimenti ai fini iva e non è prevista la redazione del modello redditi (in quanto già tassati alla fonte), salvo non percepiscano altre forme di reddito su cui scatta obbligo dichiarativo che ci deve essere comunicato sia in fase di preventivo sia ogni anno quando si redigono le dichiarazioni dei redditi dietro pagamento di un canone extra.