Quando si emettono le autofatture – Regime Forfettario

Se ricevi fatture da soggetti esteri, sia che tu sia forfettario o che aderisca al regime ordinario, sei tenuto all’emissione di un documento elettronico entro il 15 del mese successivo in cui hai ricevuto la fattura.

Nello specifico le fatture d’acquisto di cui dovrai occuparti sono:

  • fattura d’acquisto per servizi da soggetti UE
  • fattura d’acquisto per servizi da soggetti extra UE
  • fattura d’acquisto per beni da soggetti UE

I documenti da utilizzare per adempiere a tale obbligo sono:

  • TD17: integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
  • TD19: integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

Nei casi in cui invece l’acquisto di merce sia effettuato da un soggetto Extra UE e l’operazione viene documentata con una bolletta doganale non sarà necessario emettere alcun documento.

Nella pratica dunque dovrai emettere un’autofattura per ciascuna fattura estera ricevuta che ha i presupposti esposti sopra. Potrai emettere tali documenti attraverso il tool di fatturazione presente sul tuo Partitaiva24 Cloud. Ecco i link per le guide:

Se sei in regime forfettario si tratta di un adempimento alternativo all’integrazione dell’iva sulle fatture d’acquisto estere. Dovrai quindi effettuare sia il versamento dell’iva sulle fatture estere che le autofatture elettroniche.